La direttiva FASTER doppia tassazione introduce un quadro europeo per rendere più rapide e sicure le procedure di sgravio delle ritenute alla fonte applicate in eccesso sui redditi da investimenti transfrontalieri. Il suo obiettivo non è cambiare l’aliquota italiana sulle rendite finanziarie, ma ridurre gli ostacoli amministrativi che un investitore può incontrare quando riceve dividendi o, in casi specifici, interessi da un altro Paese dell’Unione europea.
La misura è la Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, nota come FASTER, acronimo di Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes. È stata adottata il 10 dicembre 2024, pubblicata il 10 gennaio 2025 ed entrata in vigore il 30 gennaio 2025. Tuttavia, il cambiamento operativo non è immediato: gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2028 e applicare le regole nazionali dal 1° gennaio 2030.
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Direttiva FASTER doppia tassazione: quale problema affronta
Quando un residente fiscale italiano investe in titoli esteri, lo Stato in cui ha sede l’emittente o in cui nasce il reddito può applicare una ritenuta alla fonte su dividendi e interessi. Se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, tale convenzione può riconoscere al residente estero il diritto a un’aliquota ridotta o al rimborso della quota trattenuta oltre il livello previsto.
Nella pratica, però, il recupero di una ritenuta estera in eccesso può richiedere documenti, certificati di residenza fiscale, moduli locali e tempi lunghi. FASTER interviene proprio sulle procedure nello Stato membro della fonte: mira a rendere più semplice dimostrare la residenza dell’investitore e a offrire canali di sgravio o rimborso più veloci.
La direttiva non elimina automaticamente le ritenute estere e non modifica direttamente la tassazione italiana del risparmio amministrato o dichiarativo. Regola soprattutto il modo in cui lo Stato della fonte può applicare l’agevolazione spettante.
Quali redditi rientrano nelle nuove procedure
Il perimetro principale riguarda i dividendi distribuiti da azioni quotate, pagati a titolari registrati fiscalmente residenti in uno Stato diverso da quello della fonte. Gli interessi su obbligazioni quotate non sono invece inclusi in modo automatico e uniforme.
Uno Stato membro può estendere le procedure del capitolo dedicato allo sgravio anche agli interessi di obbligazioni quotate emesse da un residente nel suo territorio, se accorda lo sgravio delle ritenute in eccesso su tali interessi. Per questo motivo, chi investe in bond esteri dovrà verificare le scelte concrete adottate dal singolo Paese della fonte quando la direttiva sarà applicabile.
FASTER riguarda inoltre i rapporti tra Stati membri UE. Non si applica direttamente alle ritenute operate da Paesi non UE, come Stati Uniti, Svizzera o Regno Unito: per tali investimenti continueranno a contare le rispettive regole nazionali, le convenzioni applicabili e le procedure previste da quei Paesi.
eTRC, sgravio alla fonte e rimborso rapido
Uno degli strumenti centrali è il certificato elettronico di residenza fiscale, chiamato eTRC. Lo Stato di residenza dovrà predisporre una procedura automatizzata per il suo rilascio e, di regola, emetterlo entro 14 giorni di calendario dalla richiesta. Gli altri Stati membri dovranno riconoscere l’eTRC come prova della residenza fiscale.
Gli Stati membri interessati potranno mettere a disposizione una o entrambe queste soluzioni:
- sgravio alla fonte, con applicazione dell’aliquota ridotta già al momento del pagamento del reddito;
- rimborso rapido, quando la ritenuta iniziale viene applicata ma l’eccedenza viene poi restituita attraverso una procedura accelerata.
Nel rimborso rapido, la richiesta deve contenere le informazioni previste e va presentata entro il secondo mese successivo al mese in cui è avvenuto il pagamento. Lo Stato della fonte deve processarla entro 60 giorni di calendario dalla fine di quel termine, salvo controlli o motivi di rigetto previsti. Resta comunque disponibile un rimborso ordinario nazionale per i casi che non rientrano nelle procedure rapide.
Cosa significa per l’investitore residente in Italia
Per il risparmiatore italiano, la direttiva FASTER doppia tassazione può rappresentare una semplificazione futura, non un beneficio automatico né immediato sul rendimento netto. La prima verifica resta sempre quella essenziale: il reddito deve provenire da uno Stato membro UE, rientrare nell’ambito della direttiva e beneficiare di un’aliquota ridotta o di un rimborso in base alla normativa dello Stato della fonte o alla convenzione contro le doppie imposizioni.
Inoltre, le procedure rapide sono progettate soprattutto per operare tramite intermediari finanziari certificati. Il titolare registrato dovrà autorizzare l’intermediario a operare, fornire una dichiarazione che attesti il diritto all’agevolazione e, se richiesta, la titolarità effettiva, oltre alla prova della residenza fiscale. L’intermediario dovrà verificare l’eleggibilità, l’eTRC e l’aliquota applicabile.
In concreto, chi possiede titoli quotati europei può iniziare a considerare FASTER come un’evoluzione delle infrastrutture fiscali e dei servizi degli intermediari. Dal 2030 sarà utile chiedere alla propria banca, al broker o al gestore se aderisce alle procedure previste, per quali mercati e strumenti, quali documenti richiede e se può applicare lo sgravio alla fonte oppure gestire il rimborso rapido.
Non va però confuso il piano estero con quello italiano. FASTER non stabilisce come l’Italia calcola o riscuote le imposte nel regime amministrato o dichiarativo. L’investitore dovrà quindi continuare a valutare il trattamento fiscale complessivo del proprio investimento, distinguendo tra ritenuta nel Paese della fonte, eventuale agevolazione convenzionale e adempimenti fiscali applicabili in Italia.
Fonti
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L0050
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32025L0050
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0110