Le regole stablecoin USA stanno prendendo forma, ma per chi usa una piattaforma dall’Italia non cambia automaticamente nulla domani. Il Tesoro ha pubblicato il 3 aprile 2026 una proposta sui regimi statali, mentre l’OCC ha proposto il 2 marzo 2026 requisiti per emittenti e custodi: entrambi i testi non sono ancora regole finali.
Il punto pratico è distinguere tre piani: la legge federale già approvata, le norme attuative ancora in consultazione e le regole europee che disciplinano i servizi offerti in Italia. Ho notato che molti titoli mettono insieme questi livelli, facendo sembrare imminente una stretta generalizzata sugli exchange. I documenti ufficiali raccontano una storia più precisa.
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Che cosa ha proposto davvero il Tesoro USA?
Il Dipartimento del Tesoro USA non ha pubblicato una nuova licenza generale per tutte le stablecoin: il 3 aprile 2026 ha pubblicato un NPRM, cioè un notice of proposed rulemaking (una proposta di regolamento aperta a osservazioni), dedicato alla sezione 4(c) del GENIUS Act. Il documento, registrato come 91 FR 16844 e RIN 1505-AC90, definisce principi generali per stabilire quando un regime regolatorio di uno Stato USA sia “substantially similar” (sostanzialmente equivalente) al quadro federale.
Questa distinzione conta. La proposta del Treasury riguarda soprattutto il rapporto fra supervisione federale e supervisione dei singoli Stati americani: non introduce, da sola, una lista di stablecoin utilizzabili da un cliente italiano e non detta direttamente le condizioni operative di ogni exchange. Il termine per inviare commenti al Tesoro era il 2 giugno 2026, quindi la fase di consultazione indicata nel documento si è già chiusa alla data di pubblicazione di questo articolo, il 18 agosto 2026.
La legge di riferimento è il Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, noto come GENIUS Act: il disegno di legge S. 1582 è diventato la Public Law 119-27 il 18 luglio 2025. Una legge approvata, però, non equivale automaticamente a un sistema già completo in ogni dettaglio: la legge rinvia anche a regolamentazioni applicative delle autorità competenti.
Quali obblighi ha messo sul tavolo l’OCC per gli emittenti?
La proposta più concreta sul funzionamento degli emittenti arriva dall’OCC, l’Office of the Comptroller of the Currency, bureau del Dipartimento del Tesoro che vigila su determinate banche e soggetti autorizzati. Il suo NPRM è stato pubblicato il 2 marzo 2026, nelle pagine 91 FR 10202-10303, con docket OCC-2025-0372 e RIN 1557-AF41. Anche questo è un testo proposto, non una regola finale.
Per un emittente, il cuore della proposta sono le riserve. Le attività poste a copertura delle payment stablecoin, cioè stablecoin pensate per pagamenti, dovrebbero essere identificabili, segregate e non commiste: in parole semplici, devono poter essere riconosciute chiaramente, tenute separate e non mescolate con altre disponibilità dell’impresa. Il loro fair value (valore equo stimato sul mercato) dovrebbe essere in ogni momento almeno pari all’outstanding issuance value, cioè al valore nominale delle stablecoin ancora in circolazione.
Non basta dichiarare di possedere attività sufficienti. L’emittente dovrebbe detenerle direttamente oppure affidarle in custodia a un’eligible financial institution (un intermediario finanziario ammesso), oltre a mantenere la capacità operativa di accedere alle riserve e monetizzarle. Questa ultima formula è decisiva: una riserva può apparire capiente sulla carta, ma perdere utilità se non è utilizzabile quando arrivano richieste di rimborso.
La proposta OCC prevede inoltre rendicontazione mensile e misure correttive se emergono carenze. Per chi detiene stablecoin, il beneficio potenziale non è una promessa di rendimento: è una struttura più verificabile della copertura. Le stablecoin non vanno confuse con un conto deposito e non sono uno strumento pensato per maturare interessi; nel loro uso pratico servono soprattutto come “benzina” per spostare valore sulle blockchain. Al di fuori delle stablecoin, considero le criptovalute soprattutto un asset tecnologico usato per speculazione, più simile a una materia prima digitale che a una valuta di pagamento.
| Voce | Valore | Periodo/fonte |
|---|---|---|
| GENIUS Act | S. 1582, Public Law 119-27 | 18 luglio 2025, Congress.gov |
| Proposta del Treasury | 91 FR 16844, RIN 1505-AC90 | 3 aprile 2026; commenti entro 2 giugno 2026 |
| Proposta OCC | 91 FR 10202-10303, docket OCC-2025-0372 | 2 marzo 2026; commenti entro 1 maggio 2026 |
| Copertura proposta | Fair value almeno pari al valore nominale in circolazione | NPRM OCC del 2 marzo 2026 |
| Efficacia del GENIUS Act | 18 gennaio 2027 oppure 120 giorni dopo le regole finali | Vale la prima delle due date |
| Divieto per i service provider | 18 luglio 2028 | Stablecoin non emesse da permitted issuer |
Gli exchange americani dovranno togliere le stablecoin non conformi?
Sì, ma la scadenza da ricordare non è il 2026. Il GENIUS Act vieta ai digital asset service providers (operatori che offrono servizi su asset digitali, inclusi gli exchange) di offrire o vendere negli Stati Uniti payment stablecoin non emesse da un permitted payment stablecoin issuer (un emittente autorizzato) a partire dal 18 luglio 2028.
La legge prevede però un trattamento temporale diverso per gli emittenti esteri. Per le payment stablecoin emesse da soggetti esteri che non soddisfano le condizioni previste, il divieto opera dalla data di efficacia del GENIUS Act, non dal 18 luglio 2028. La data di efficacia è la prima tra il 18 gennaio 2027, cioè 18 mesi dopo l’entrata in vigore della legge, e il momento che cade 120 giorni dopo l’emanazione delle regolamentazioni finali da parte dei primary Federal payment stablecoin regulators, cioè le autorità federali principali competenti.
Perciò un exchange non deve soltanto domandarsi se una stablecoin sia molto negoziata o se abbia una capitalizzazione elevata. Deve verificare chi la emette, sotto quale autorizzazione, in quale giurisdizione opera e quale data si applica al caso specifico. La norma descritta nei documenti è rivolta all’offerta o alla vendita negli Stati Uniti: questo limite territoriale impedisce di trasformarla automaticamente in una regola valida per ogni piattaforma e ogni cliente nel mondo.
Quali soggetti rientrano nella proposta dell’OCC?
La proposta OCC non coinvolge indistintamente ogni società legata alle criptovalute. Il suo ambito comprende national banks e loro controllate, Federal savings associations e loro controllate, Federal branches e loro controllate, foreign payment stablecoin issuers, nonbank entities che chiedono o hanno ottenuto l’approvazione come Federal qualified payment stablecoin issuers e State qualified payment stablecoin issuers sottoposti all’autorità OCC.
Per il lettore, questa lista chiarisce un limite importante: una proposta prudenziale sull’emissione o sulla custodia non coincide con una disciplina completa di tutte le attività di trading. L’OCC include anche talune attività di custodia di entità vigilate, ma le regole per gli exchange derivano principalmente dalla previsione statutaria del GENIUS Act appena descritta. Emittente, custode ed exchange possono essere soggetti diversi, con obblighi diversi e con date diverse.
In cosa differiscono le regole USA dalla disciplina europea?
La differenza verificabile dai documenti qui esaminati è anzitutto nel perimetro: la proposta del Treasury del 3 aprile 2026 affronta l’equivalenza tra regimi statali e quadro federale americano, mentre la proposta OCC stabilisce requisiti per soggetti sotto la sua giurisdizione. Non è una norma europea e non sostituisce MiCA, il quadro che conta per i servizi concretamente rivolti al mercato italiano.
Da qui deriva una cautela utile. La quotazione di una stablecoin su una piattaforma con presenza internazionale non basta, da sola, per dire che le nuove norme USA rendano lo strumento disponibile, indisponibile o “sicuro” per un utente italiano. Devi controllare le condizioni del servizio che stai usando, il soggetto che lo presta, l’emittente della stablecoin e le comunicazioni della piattaforma per il tuo mercato. Le regole USA possono modificare l’offerta globale nel tempo, ma l’effetto non si trasferisce automaticamente oltre confine.
Una riserva dichiarata al 100% non è un rendimento e non elimina ogni rischio: indica, se la proposta diventasse regola nei termini descritti, un requisito di copertura e di accessibilità delle attività di riserva.
Quali documenti e date conviene seguire adesso?
Al 18 agosto 2026, l’atto OCC del 2 marzo 2026 risulta ancora nell’elenco delle Proposed Issuances del 2026 e non risulta una corrispondente final rule nell’elenco OCC delle final issuances consultato. Questa è la verifica formale più importante: non trattare una proposta come se fosse già un obbligo definitivo.
Le prossime risposte arriveranno dai testi finali dei primary Federal payment stablecoin regulators e dall’eventuale finalizzazione della proposta OCC. La data da segnare è il 18 gennaio 2027, perché è una delle due soglie che possono far scattare l’efficacia del GENIUS Act; l’altra dipende da una final rule e dai successivi 120 giorni. Per gli exchange, il riferimento distinto rimane il 18 luglio 2028. Finché quei documenti non definiranno il quadro finale, leggere le date e il perimetro di ogni annuncio è più utile che inseguire slogan sulla “stretta” alle stablecoin.
Antonio – Facile Investimenti
Fonti
- https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1582
- https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-04-03/pdf/2026-06489.pdf
- https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2026-03-02/2026-04089
- https://occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2026/bulletin-2026-3.html
- https://www.occ.treas.gov/news-issuances/federal-register/2026/91fr10202.pdf
- https://www.occ.treas.gov/topics/laws-and-regulations/occ-regulations/proposed-issuances/occ-proposed-issuances-2026.html